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Prestazione d’opera occasionale: nuovi obblighi e sanzioni

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Prestazione d’opera occasionale: nuovi obblighi e sanzioni

Il  decreto legge 146 del 2021, convertito nella legge 215 in dal 21.12.2021, porta un simpatico regalo sotto l’albero per quanto riguarda coloro che commissionano una prestazione d’opera occasionale. 

Parliamo appunto del lavoro autonomo occasionale che trae origine dalla definizione civilistica di contratto d’opera (art. 2222 c.c.), che si realizza “[…] quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente […]”. Si tratta quindi di tutte quelle prestazioni lavorative che non prevedono la subordinazione da parte del committente ma che non richiedono neanche l’apertura della partita IVA, in quanto aventi appunto natura occasionale e non abituale. 

 

Obbligo di comunicazione preventiva della prestazione d’opera occasionale per il committente

Una delle principali novità introdotte dall cosiddetto decreto fisco-lavoro è l’obbligo per chi utilizza contratti di lavoro autonomo occasionale di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro, competente per territorio.

Mancano ancora le modalità attuative ma si ritiene che saranno le stesse utilizzate per il lavoro intermittente, quindi mediante SMS o posta elettronica.

 

Sanzioni per chi non comunica la prestazione d’opera occasionale ricevuta

La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. 

Il lavoratore occasionale che svolge attività in azienda senza le prescritte formalità è considerato a tutti gli effetti “irregolare”.

Nei casi più gravi (qualora il numero di lavoratori irregolari sia superiore al 10% del totale degli occupati)  potrà essere applicata la sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale.

Per chiarezza espositiva si precisa che quanto sopra NON si applica a coloro che collaborano con l’azienda in forma professionale in quanto titolari di partita IVA.

Ricordiamo infine, che lo Studio Decaminada è come sempre a tua disposizione per ogni delucidazione. Contattaci ora!

 

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