L’emergenza sanitaria ha fatto scoprire a molte aziende l’utilizzo dello smart working per garantire la continuità delle funzioni aziendali.
Il nuovo modo di operare ha portato anche ai fini fiscali all’analisi di fattispecie del tutto nuove e mai esaminate.
Si segnalano in particolare due recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto i rimborsi spese erogati ai dipendenti in smart working.
Con una prima risposta (Interpello 314 del 30/04/2021) l’Agenzia ha riconosciuto della non imponibilità delle somme analiticamente rimborsate al dipendente in smart working ricorrendo le seguenti condizioni:
- Le spese sono affrontate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro;
- Le spese sono determinate in base ad elementi oggettivi e documentalmente accertabili.
Nel caso specifico l’azienda ha sottoscritto un accordo sindacale di secondo livello nel quale sono individuati con parametri oggettivi i rimborsi riconosciuti al dipendente; sulla base delle argomentazioni esposte l’Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto che il rimborso così determinato costituisce il mero rimborso di un costo sostenuto nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
Pertanto, le somme riconosciute non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF del lavoratore.
Più recentemente (Interpello 328 del 11/05/2021) vi è stata un’interpretazione sfavorevole al contribuente. in questo nuovo caso l’azienda intende riconoscere un rimborso forfettario pari al 30% delle spese sostenute dal dipendente in smart working per la connessione dati e le utenze elettriche ed energetiche.
L’Amministrazione Finanziaria ha concluso per l’imponibilità dei rimborso in capo al dipendente, vista la natura forfettaria, non analitica e non determinata sulla base di criteri oggettivi, del rimborso riconosciuto al dipendente. Ciò in quanto, laddove la norma escluda dalla base imponibile un rimborso determinato forfettariamente, viene normativamente previsto il limite al di sotto del quale la somma è esclusa dall’ imposizione, come ad esempio previsto per i rimborsi per trasferte al di fuori del comune ove viene svolta l’attività lavorativa.
Pertanto in quest’ultimo caso il rimborso è pienamente imponibile ai fini IRPEF.